PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere indagini sul rispetto dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente all'interno delle comunità nomadi presenti in Italia.
      2. La Commissione è istituita fino alla data di presentazione al Parlamento della relazione conclusiva di cui all'articolo 4 comma 3, e comunque non oltre il termine di durata della XV legislatura.

Art. 2.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) svolgere indagini per accertare le condizioni di vita delle donne e dei minori all'interno delle comunità rom presenti in Italia;

          b) accertare il rispetto dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione e alla legislazione vigente nonché le violazioni di tali diritti;

          c) verificare la congruità e le modalità di attuazione della normativa vigente nelle materia di interesse della Commissione;

          d) formulare proposte di carattere legislativo e amministrativo per una più efficace prevenzione e per il contrasto delle violazioni dei diritti di cui alla lettera b).

 

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Art. 3.
(Composizione e regolamento).

      1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui al comma 1 si provvede alla sostituzione dei membri della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare.
      3. L'ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da un vice presidente e da due segretari, è eletto dai componenti della medesima Commissione a scrutinio segreto.
      4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun membro della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

Art. 4.
(Poteri della Commissione. Relazione conclusiva).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento

 

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del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      3. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione al Parlamento di una relazione conclusiva, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte avanzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 5.
(Norme di organizzazione).

      1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo quanto disposto al comma 2.
      2. La Commissione, su deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti, può riunirsi in seduta segreta, della quale è steso verbale, o decidere che singoli atti, documenti e testimonianze siano coperti dal segreto.

Art. 6.
(Obbligo del segreto).

      1. Qualora la Commissione abbia deliberato di riunirsi in seduta segreta o abbia deciso di apporre il segreto ad atti, documenti o testimonianze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, i componenti della Commissione medesima, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto. Il medesimo obbligo si applica altresì per gli atti e i documenti di cui deve essere garantita la segretezza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo.

 

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      2. La violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 7.
(Collaborazioni).

      1. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 8.
(Spese di funzionamento).

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.